Piani Attuativi del PUC

Ultima modifica 26 febbraio 2024

L’attuazione di quanto previsto nell’ambito del territorio comunale dallo strumento urbanistico generale può avvenire o per intervento diretto ovvero previa redazione e approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA). 

I Piani Urbanistici Attuativi “sono strumenti con i quali il Comune provvede a dare attuazione alle previsioni del PUC o a dare esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione individuati dagli atti di programmazione” (art. 26, comma 1, L.R. 16/2004).
Sono ricompresi, nella definizione di PUA ai sensi dell’art. 26, L.R. 16/2004, diverse tipologie di piani di terzo livello, diversificati per obiettivi ed ambiti di applicazione (per il loro elenco puntuale cfr. A4.2 Contenuto).
I PUA costituiscono strumenti di attuazione di quanto previsto dal Piano generale e, come tali, non possono comportare variante al PUC. In tal senso, al comma 3 dell’art. 26, L.R. 16/2004 e.s.n.i, sono elencati gli interventi che, eventualmente previsti dal PUA, non ne costituiscono variante:
“a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del Piano e in ogni caso le modifiche tecniche obbligatorie;
b) la precisazione dei tracciati viari; 
c) le modificazioni del perimetro del PUA rese necessarie da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici e idrogeologici;
d) le modifiche delle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui al Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
e) le modifiche o la diversa dislocazione, nel perimetro del PUA, degli insediamenti, dei servizi o attrezzature, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e che non incidono sul dimensionamento globale del primo, sugli Indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico nel rispetto del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;
f) gli interventi in attuazione dell’articolo 7 della Legge Regionale n. 19/2009.”
Gli interventi edilizi consentiti possono essere autorizzati, una volta vigente il PUA, con separato permesso di costruire. Alternativamente è possibile conferire alla delibera di Giunta Comunale di approvazione del PUA valore di permesso di costruire abilitante gli interventi previsti, previa acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nulla-osta e provvedimenti all’uopo necessari. Le eventuali varianti al permesso di costruire, così rilasciato, seguono il procedimento ordinario, senza adozione di atti deliberativi. Tra gli atti costituenti gli elaborati del PUA vi è la convenzione disciplinante “i rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dai PUA” (comma 6, art. 26, L.R. 16/2004). 

I Piani Urbanistici Attuativi, relativamente alla tipologia di ambiti nei quali operano e agli obiettivi che si intendono perseguire mediante la loro redazione, assumono la confermazione – acquisendone, valore e portata – dei seguenti strumenti:
a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui alla Legge 17 agosto 1942, n.1150, articoli 13 e 28;
b) i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167;
c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 27;
d) i programmi integrati di intervento di cui alla Legge 17 febbraio 1992, n. 179, articolo 17 e alla Legge Regionale 19 febbraio 1996, n. 3 e alla Legge Regionale 18 ottobre 2002, n. 26;
e) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;
f) i programmi di recupero urbano di cui al Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 11, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 493.” (art. 26, comma 2, L.R. 16/2004).

Schematicamente si può affermare che le varie “famiglie” di PUA si dividono in 3 categorie:
1) La prima, che raggruppa i piani tradizionalmente finalizzati a trasformare in generale aree agricole o non produttive in parti urbanizzate del territorio, per realizzarvi insediamenti residenziali o industriali e/o artigianali.
Appartengono a questa prima categoria i Piani di lottizzazione (PdL), i Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) e i Piani di Insediamenti Produttivi (PIP).

2) Alla seconda categoria appartengono i Piani di Recupero (PdR) e i Piani Particolareggiati Esecutivi (PPE). Anche se per questi ultimi è possibile che la loro redazione disciplini aree di margine e parzialmente urbanizzate, più in generale queste due tipologie di PUA fanno riferimento alla trasformazione dello spazio già edificato, prevedendo il recupero, la riqualificazione e la rigenerazione dello spazio urbano. 

3) Infine, un’ultima categoria tipologica ricomprende i piani di più recente formazione, appartenenti alla cosiddetta famiglia di programmi complessi , cioè i Programmi Integrati di Intervento (PII) e i Programmi di Recupero Urbano (PRU).
Per entrambi si tratta di piani urbanistici, a forte valenza sociale ed economica, riferibili a contesti sia periferici che di aree centrali degradate, con una particolare attenzione agli aspetti economico-finanziari e gestionali.   

 

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